Ispettore del lavoro

L’ispettore del lavoro è un funzionario operante presso l’ispettorato del lavoro (oggi Servizio Ispezione del Lavoro) della Direzione regionale del lavoro o Direzione Territoriale del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana che si occupa della repressione delle violazioni in materia di lavoro, ma anche di favorire la conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore, laddove questa sia possibile e legittima.
Gli ispettori del lavoro, ai sensi dell’art. 8 del DPR 19 marzo 1955 n. 520 e dell’art. 6 del d.lgs 23 aprile 2004 n. 124, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Evoluzione storica

Il primo esempio di ispettori del lavoro nasce con la legge 3 aprile 1879 n. 4828, del Governo Depretis III istituì nell’allora Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio due posti di Ispettori dell’Industria e dell’insegnamento industriale. A tali Ispettori non vennero assegnati compiti specifici, per attribuzioni particolari ma si dovette aspettare la legge 11 febbraio 1886 n. 3657 (legge Berti), sul lavoro dei fanciulli.
Nel 1893, con la legge del 30 marzo, la n. 184 viene istituito il Corpo degli Ispettori e Ingegneri delle miniere, cave e torbiere. Visti i risultati non molto brillanti con la legge 17 marzo 1898 n. 80, si dispose che per assicurare l’applicazione delle leggi in materia di lavoro ci si rivolgesse anche ad ulteriori funzionari con compiti di Polizia Giudiziaria.
Nel 1904 venne ratificata, con la legge 29 settembre 1904 n. 572, la Convenzione tra Italia e Francia che impegnava all’istituzione del futuro Ispettorato del Lavoro. La Legge 29 giugno 1902, n. 246, recante Istituzione di un ufficio del lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, creò presso il Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio, a livello centrale un Ufficio del Lavoro. L’Ufficio del lavoro aveva il compito di raccogliere, coordinare e pubblicare informazioni relative al lavoro in tutto lo Stato e nei paesi esteri interessati dall’emigrazione italiana.
Con la legge 19 luglio 1906, n. 380 nasce il “Corpo degli Ispettori del Lavoro”, fortemente voluta dal ministro Francesco Cocco-Ortu, esponente di spicco dell’area giolittiana. Successivamente si completò con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, recante Istituzione del Corpo degli ispettori dell’industria e del lavoro, a livello periferico il processo di organizzazione delle strutture organizzative del lavoro sviluppando quanto previsto durante l’età giolittiana con l’Ufficio del Lavoro. La legge del 1912, quindi, istituì in ogni provincia un Ispettorato dell’industria e del lavoro, organo periferico del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio.
Pochi anni dopo l’istituzione, la prima guerra mondiale e l’avvento del regime fascista, modificarono profondamente l’organizzazione centrale dello stato italiano in tema di lavoro, industria e commercio. Di conseguenza, gli Ispettorati divennero, di volta in volta, amministrazioni periferiche di differenti dicasteri.
Dal RD 22 giugno 1916, n. 755, recante Istituzione del Ministero dell’Industria, del Commercio e del Lavoro, la Legge 3 giugno 1920, n. 700, recante Istituzione del Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale. Delineazione delle competenze, divise il Ministero dell’Industria predetto in Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e in Ministero dell’Industria e del Commercio.
Ma è durante il ventennio fascista che inizia ad estendere i suoi compiti e poteri cambiando il nome in Ispettorato delle Corporazioni, con RD 14 novembre 1929, n. 2183 e con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, che trasformò la denominazione in Ispettorati corporativi del lavoro e si videro attribuiti nuovi compiti.
Nel 1923 fu soppresso il Ministero, con RD 27 aprile 1923, n. 915, recante Soppressione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Con il RD 5 luglio 1923, n. 1439, recante Riunione in un unico Ministero, denominato Ministero dell’Economia nazionale dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell’Agricoltura, e dell’Industria, del Commercio e del Lavoro, infatti, venne istituito il Ministero dell’Economia Nazionale, che riunì in un unico dicastero i ministeri economici preesistenti. Nei precedenti tre anni da tale Ministero era dipeso l’Ispettorato del Lavoro.
Infine, con il RD 2 luglio 1926, n. 1131 venne istituito il Ministero delle Corporazioni. Da questo ministero, da allora e fino alla loro soppressione avvenuta nel 1931, avvenuta con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, recante Attribuzioni e poteri concessi all’Ispettorato del lavoro, dipesero infine gli Ispettorati dell’Industria e del Lavoro[1]
Nel periodo repubblicano l’Ispettore del Lavoro conosce una evoluzione segnata dalla rapida evoluzione, sociale ed economica, e quindi legislativa e giuslavoristica dell’Italia.
Una prima fase la possiamo collocare negli anni cinquanta, quando con vari DPR (tra i quali il DPR 19 marzo 1955 n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero) vennero poste le basi dell’attuale ordinamento dell’Ispettore del Lavoro. Esso dipendeva dall’Ispettorato del Lavoro con sede in ogni Provincia, ed organo periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Durante quegli anni le sanzioni in materia di lavoro erano tutte di natura penalistica e la funzione dell’Ispettore era quella di accertare e fare rapporto al magistrato inquirente (da cui la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, cfr. l’art. 8 del DPR n. 520/1955). Un sistema di questo tipo, pur esistendo dei meccanismi deflativi dell’ambito penalistico, non permetteva una tutela rapida dei diritti dei lavoratori che venivano penalizzati dalle lungaggini che affliggevano i processi civili e penali.
Una serie di riforme in materia giuslavoristica durante gli anni sessanta e gli anni settanta, ampliarono i diritti dei lavoratori, reprimendo fenomeni come il “capolarato”, e riconoscendo inoltre la posizione dei sindacati nelle aziende, segnatamente la legge n. 604/1966, la legge n. 1369/1960, la legge n° 300/1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori). I compiti dell’Ispettorato del Lavoro crebbero, ma non i poteri, in una società in veloce evoluzione come quella italiana degli anni sessanta. Alcune leggi di settore iniziarono a prevedere casi di depenalizzazione, cioè la sostituzione del pagamento di una somma di denaro in luogo della sanzione penale pecuniaria dell’ammenda, ma in modo frammentario.
Si dovette aspettare la legge n. 689 del 1981, recante Modifiche al sistema penale per avere un sistema compiutamente delineato che trasformò moltissime sanzioni penali in illeciti. Quindi la sanzione poté essere irrogata direttamente dall’Ispettore con proprio provvedimento, la cosiddetta notifica di illecito amministrativo e il trasgressore poteva fare ricorso in seconda istanza, ma con costi contenuti e tempi diversi rispetto a quelli del processo penale. Esisteva comunque con estrema ratio la possibilità di rivolgersi al giudice per risolvere l’eventuale controversia. La depenalizzazione costituì una modifica di enorme importanza per il lavoro dell’Ispettore. Pur con marginali modifiche il sistema rimase su questi binari sino agli anni novanta.
In tutti questi anni il diritto del lavoro e la stessa organizzazione pubblica, non erano mai state modificate nelle sue linee portanti. Nel 1993, con la legge n. 537 si dispose la riorganizzazione degli Ispettorati, che con DM del 1997 vennero riorganizzati, recentemente, col nuovo nome di Direzioni Territoriali del Lavoro – DTL e le conseguenti Direzioni Regionali del Lavoro – DRL, sopprimendo gli Ispettorati provinciali e regionali del Lavoro. Inoltre, da tale periodo si aprì un ciclo di riforme, quali quella del pubblico impiego con la legge n. 421/1992 e il conseguente D. Lgs. n. 29/1993.
Nel 1997 con le riforme del ministro Tiziano Treu (l’allora Ministro del Lavoro del Governo Prodi I) e le successive riforme Bassanini (l’allora Ministro della Funzione Pubblica) che per vie diverse, ed in molti casi, per attuare disposizioni di natura comunitaria, modificarono profondamente l’intero settore: si pensì alla liberalizzazione dell’assunzione con la cessazione dell’obbligo di chiamata presso il cosiddetto Ufficio di collocamento, l’abolizione del libretto del lavoro, l’introduzione del lavoro interinale con la legge n. 196/1997. La vera rivoluzione arrivò con il Governo Berlusconi II e la legge n. 30/2003, la cosiddetta legge Biagi, e il successivo D. Lgs. di attuazione n. 276 del 2003, che modificò in maniera incisiva il diritto del lavoro italiano. Infatti, con tale normativa si procedette ad una decisa trasformazione delle tipologie contrattuali in ambito lavorativo, sia estendondo la portata di alcune già esistenti (è il caso ad es. del cosiddetto lavoro interinale, ora denominato somministrazione di lavoro) sia con la creazione di nuove forme contrattuali (ad es. lavoro a chiamata, lavoro ripartito, ecc.).
Opportunamente, il legislatore aveva posto nella delega che aveva dato vita al D. lgs. n° 276/2003, ovvero la legge n. 30 del 2003, anche dei criteri direttivi tendenti a riformare e razionalizzare i poteri ispettivi. Il risultato fu il D. lgs. 23 aprile 2004 n° 124, recante Razionalizzazione delle funzioni ispettive, che ha innovato profondamente l’intera gamma di tali poteri.
Negli anni successivi, il Governo Prodi II ha poi ampliato i poteri ispettivi, ad esempio con la legge n. 248/2006 e la legge n. 123/2007, incrementando anche il numero degli stessi Ispettori del lavoro, sino alla realizzazione del primo esempio di codificazione in materia di sicurezza nel lavoro: il c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008. Del 2010, con la legge n. 183/2010, di modifica dell’art. 13 D. lgs. n. 124/2004, è la codificazione dei poteri d’accesso e della verbalizzazione, già prevista da precedenti regolamenti, con contestuale snellimento della procedura di diffida per le sanzioni amministrative.

Organizzazione

Il corpo degli Ispettori del lavoro dipende dalla Direzione Territoriale del Lavoro, diffusa su quasi tutto il territorio nazionale tranne Trentino-Alto Adige e Sicilia, ove sono presenti analoghi servizi, ma regionalizzati. La Direzione ha assorbito i compiti del vecchio ispettorato del lavoro soppresso ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7 novembre 1996, ed in seguito alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni col d.lgs 23 dicembre 1997 n. 469, che fa capo allo stesso Ministero.
Presso il Ministero è presente, tra le altre, la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva (DGAI) col compito del coordinamento nazionale della funzioni di vigilanza, istituita proprio col d.lgs. n. 124/2004.
Nella Direzione Territoriale del Lavoro sono presenti due Servizi: il Servizio Politiche del Lavoro (SPL) e il Servizio Ispezioni del Lavoro (SIL), quest’ultimo formato da due unità operative (UO):
l’Unità operativa vigilanza ordinaria (UOVO), composta dagli Ispettori del lavoro;
l’Unità operativa vigilanza tecnica (UOVT), composta dagli Ispettori tecnici;
L’UOVT è specializzata nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, limitatamente ai settori indicati, dapprima nel DPCM 14 ottobre 1997, n. 412, successivamente in altri atti legislativi ed infine nel TU n. 81/2008, oltre alle competenze delegate dall’Autorità giudiziaria. Agli Ispettori appartenenti all’UOVT è richiesta una preparazione tecnica specifica e il responsabile dell’UO, generalmente, è un ingegnere. Analogamente per l’UOVO è necessaria una formazione di natura, prevalentemente, giuridica.
Inoltre, presso le direzioni opera il Nucleo Tutela del Lavoro del Comando carabinieri per la tutela del lavoro dell’Arma dei Carabinieri, con le stesse funzioni degli ispettori del lavoro. A loro, però, è preclusa l’esperimento della conciliazione monocratica ex art. 11 d. lgs. 124/2004, o anche solo prenderne il consenso per l’espletamento. Dipendono formalmente dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, ma funzionalmente dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro.

http://it.wikipedia.org/wiki/Ispettore_del_lavoro

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