Le locazioni a canone libero durano formalmente 4 anni, ma nella maggioranza dei casi, arrivano fino agli 8. In caso di mancanza di disdetta motivata da precise ragioni imposte dalla legge, il periodo di locazione è infatti automaticamente rinnovato, per la prima volta, di altri 4 anni.
Cosa significa “canone libero?”
Il canone è completamente libero e, di fatto, deciso dal proprietario; viene quindi determinato dal mercato. Il deposito cauzionale (massimo tre mesi di canone anticipato) avviene alla firma del contratto; sulla cauzione il proprietario dovrà versare ogni anno all’inquilino un interesse pari al tasso legale.
Le spese di registrazione saranno pagate, salvo diversi accordi, al 50 % tra inquilino e proprietario.
Il canone non può però essere incrementato nel corso della locazione, se non secondo regole di adeguamento già previste nel contratto; l’alternativa, molto rara, è la risoluzione da parte di entrambi del contratto in corso e la stipula di un nuovo contratto.
Legge di riforma delle locazioni
La legge di riforma delle locazioni (n. 431/98) ha abrogato l’articolo 24 della legge sull’equo canone, che prevedeva l’adeguamento del canone in misura pari al 75% dell’indice Istat del costo della vita; se quindi nel contratto non è previsto alcun tipo di aggiornamento, l’incremento periodico non è dovuto, se invece è contemplato, si applica.
Disdetta del contratto di affitto a canone libero
La disdetta del contratto a canone libero va inviata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, tramite raccomandata.
Se il proprietario intende interrompere il contratto alla prima scadenza quadriennale, deve motivare la cosa.
Se l’inquilino intende andarsene prima della scadenza contrattuale, può farlo solo se riesce a dimostrare che ha gravi ragioni: trasferimento in un’altra città; impossibilità economiche sopravvenute; acquisto di un immobile. La disdetta anticipata dell’inquilino può essere esclusa nel contratto; il rinnovo del contratto alle stesse condizioni è automatico, se non c’è disdetta.
Disdetta della locazione da parte del proprietario
Il proprietario di casa può dar disdetta alla prima scadenza quadriennale quando:
intende destinare l’immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio del coniuge, dei genitori, dei figli e dei parenti entro il secondo grado;
il locatore è una società o ente di utilità pubblica e offre in cambio all’inquilino un altro immobile idoneo;
l’inquilino ha la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune (secondo interpretazioni, esso può anche essere offerto in locazione dallo stesso proprietario);
l’immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza dell’inquilino costituisca un ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
l’unità immobiliare si trova in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione o la demolizione o la sopraelevazione e sia necessario lo sgombero;
l’inquilino non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione (diritto di prelazione)
Il contratto di locazione a canone libero, si antepone principalmente all’altra tipologia di contratto di locazione, quella a Canone concordato