Il modello 730/2014 è “definitivo” poche le variazioni rispetto alla bozza. Il modello include tutte le novità fiscali di quest’anno, compresa la possibilità di presentare il modello 730 da parte di coloro che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, ma nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Tra le novità rilevanti, ricordiamo le detrazioni per i familiari a carico, le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e il “bonus arredi”.
E’ elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico da 900 a 1200 per ciascun figlio con età inferiore a tre anni mentre da 800 a 950 per i figli a carico con età superiore a tre. Ovviamente è stata ritoccata anche la detrazione per i figli con disabilità a carico e qui passiamo da una detrazione di 220€ a 400€.
A coloro che nel 2013 hanno sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio viene riconosciuta una detrazione pari al 50% per una spesa massima ammissibile di 96.000 euro. A tal proposito possono sfruttare il Bonus Mobili, che consente di detrarre il 50% delle spese sostenute dal 6 giugno2013, per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione. La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000€ ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
La detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici oltre ad essere stata riconfermata per l’anno 2013, vediamo che la misura della detrazione, per le spese sostenute dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, è elevata dal 55% al 65%.
Diventa più conveniente l’applicazione della cedolare secca: l’aliquota di tassazione scende ulteriormente per i contratti a canone concordato e passa dal 19% al 15%.
Rimanendo sempre in tema di affitti, notiamo che per i fabbricati concessi in locazione la deduzione forfettaria è stata ridotta dal 15% al 5%.
Rispetto alla bozza, di nuovo vi è che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari IMU” va indicato il codice 2. Mentre per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni è stato ritoccato in difetto l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% . Da un limite massimo di 1291€ passiamo a 630€.
Vista la tempestività nella pubblicazione delle istruzioni del modello 730/2014 ricordiamo che termine ultimo per la presentazione, è 31 maggio, che quest’anno cade di sabato, quindi slitta al 3 giugno, nel caso in cui i lavoratori e i pensionati si rivolgano al Caf o a un professionista abilitato, mentre, hanno tempo fino al 30 aprile per presentare il 730, tutti coloro che si rivolgono ai propri sostituti d’imposta.
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